Art. 29.
(Scioglimento).

      1. Il patto civile di solidarietà si scioglie in caso di morte o di scomparsa di una

 

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delle parti stipulanti ovvero se una delle parti contrae successivamente matrimonio. L'ufficiale dello stato civile annota nel registro previsto dall'articolo 9 l'avvenuto scioglimento su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
      2. Le parti possono sciogliere il patto civile di solidarietà per mutuo consenso, dichiarando tale volontà all'ufficiale dello stato civile, il quale annota l'avvenuto scioglimento nel registro previsto dall'articolo 9.
      3. Il patto civile di solidarietà può essere sciolto unilateralmente da ciascuna delle parti stipulanti con atto scritto notificato all'altra parte. Colui che ha richiesto lo scioglimento unilaterale deve fornire prova all'ufficiale dello stato civile dell'avvenuta notifica. L'ufficiale dello stato civile provvede ai sensi del comma 2, decorsi dieci giorni dalla data della richiesta.